Art. 556 c.p. — Bigamia

[1]Chiunque, essendo legato da matrimonio avente effetti civili, ne contrae un altro, pur avente effetti civili, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni. Alla stessa pena soggiace chi, non essendo coniugato, contrae matrimonio con persona legata da matrimonio avente effetti civili.

[2]La pena e' aumentata se il colpevole ha indotto in errore la persona, con la quale ha contratto matrimonio, sulla liberta' dello stato proprio o di lei.

[3]Se il matrimonio, contratto precedentemente dal bigamo, e' dichiarato nullo, ovvero e' annullato il secondo matrimonio per causa diversa dalla bigamia, il reato e' estinto, anche rispetto a coloro che sono concorsi nel reato, e, se vi e' stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 556 c.p., dalle Rassegne del Massimario.

Leggi la massima nel Massimario

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 463/1987

    Questione infondata
    3 dicembre 1987

    La dispensa ecclesiastica dal matrimonio rato e non consumato - la quale, a seguito della sent. n. 18/1982 della Corte costi- tuzionale, non puo` produrre effetti civili nello Stato italiano - agisce comunque ex nunc e non ex tunc, e non determina quindi l'estinzione del reato di bigamia. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. e relativa all'art. 556, ultimo comma, cod. pen., nella parte in cui non prevede come causa di estinzione del reato di bigamia lo scioglimento del precedente matrimonio per mancata consumazione mentre sarebbe causa di estinzione del reato la dispensa ecclesiastica dal matrimonio rato e non consumato). - v. S. n. 18/1982.

    Art. 556 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 139/1980

    Questione inammissibile
    30 luglio 1980

    Poiche` le cause di improcedibilita` dell'azione penale sono pregiudiziali rispetto alle cause di estinzione del reato, e` del tutto irrilevante una questione di legittimita` costituzionale relativa all'applicazione di una causa di estinzione del reato qualora dagli atti del giudizio a quo e dall'esposizione fattane nell'ordinanza di rinvio risulti che nel caso concreto l'azione penale e` allo stato improcedibile. Nella specie era stato impugnato l'art. 556, terzo comma, cod. pen., il quale prevede che il reato di bigamia e` estinto se il matrimonio contratto precedentemente dal bigamo e` dichiarato nullo ovvero e` annullato il secondo matrimonio per cause diverse dalla bigamia, sotto il profilo della mancata previsione di tale causa di estinzione anche per chi, avendo contratto il secondo matrimonio all'estero in data successiva alla pronuncia di divorzio dal primo, ottenga, tramite la delibazione in Italia della sentenza di divorzio straniera, la relativa annotazione della cessazione del vincolo sui registri dello stato civile. Trattandosi pero` di delitto commesso all'estero, da cittadini italiani, per il quale non era stata presentata ne` la richiesta del Ministro di Grazia e Giustizia, ne` l'istanza della persona offesa, risultava dagli atti che l'azione era allo stato improcedibile. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 556, terzo comma, cod. pen.).

    Art. 556 c.p. · Art. 3 cost.

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Approfondimenti

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  • Una decorrenza speciale è stabilita per il termine di prescrizione del delitto di bigamia (art. 557): il decorso di questo termine, invero, si inizia col giorno in cui sia sciolto uno dei due matrimoni, o sia dichiarato nullo il secondo per bigamia. Se così non fosse, il termine decorrerebbe, a norma dell'articolo 158, dal giorno della consumazione del reato. Ho già spiegato, nella mia Relazione sul progetto definitivo (n. 620), che, pur avendo riconosciuto al delitto di bigamia, con la più autorevole dottrina, carattere istantaneo e non permanente (non dipendendo dalla volontà del colpevole far cessare lo stato antigiuridico conseguente al reato), trovai opportuno dettare per la prescrizione del delitto medesimo, attesa la particolare natura di esso, una norma analoga a quella stabilita per la prescrizione dei reati permanenti; e su ciò nessuna osservazione ha fatto la Commissione parlamentare. Questa, invece, ritenne che la disposizione sulla prescrizione del delitto di bigamia possa, in qualche caso, determinare la contraddizione di ammettere la prescrizione d'un reato già estinto per altra causa. Infatti, poichè, a norma dell'articolo 556, il reato viene estinto per effetto della dichiarazione di nullità del primo matrimonio, o dell'annullamento del secondo matrimonio per causa diversa dalla bigamia, il termine per la prescrizione potrebbe decorrere proprio dal momento in cui il reato è estinto. Ma la supposta incoerenza è dovuta, mi pare, ad un equivoco. Infatti, l'articolo 556 si riferisce al matrimonio precedente nullo; l'articolo 557 riguarda, invece, il matrimonio sciolto (per morte o divorzio). L'articolo 556, inoltre, considera il caso d'annullamento del secondo matrimonio per causa diversa dalla bigamia; l'articolo 557, invece, riflette l'ipotesi del secondo matrimonio dichiarato nullo per bigamia. Mi sembra che non occorrano altre spiegazioni per giustificare le due disposizioni, tanto più che le ragioni che le suffragano sono esaurientemente esposte, su ogni punto, nella mia Relazione sul progetto (nn. 612 e seguenti).

    Relazione al Codice penale (1930), n. 180

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art556 · fonte del testo