Art. 550 c.p. — Atti abortivi su donna ritenuta incinta
Articolo abrogato dalla l. 22 maggio 1978, n. 194.
Abrogato dal 6 giugno 1978
Articolo abrogato dalla l. 22 maggio 1978, n. 194.
Abrogato dal 6 giugno 1978
2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 547 e 550 cod. pen. - sollevate in riferimento agli artt. 3 e 31, comma primo, Cost. -, essendo entrata in vigore la legge 22 maggio 1978, n. 194, recante norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza, che contiene, all'art. 22, l'espressa abrogazione delle disposizioni inserite nel titolo X del libro II del codice penale e regola sulla base di principi innovativi la materia in oggetto, per cui si rende necessario il riesame sulla rilevanza delle prospettate questioni, tenendo conto della nuova normativa vigente. - O. n. 34/1979.
Art. 547 c.p. · Art. 550 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 31 cost.
È inammissibile per manifesta irrilevanza la questione di legittimità costituzionale degli artt. 548 e 550 c.p. (che puniscono rispettivamente l'istigazione all'aborto e gli atti abortivi su donna ritenuta incinta) sollevata dal Pretore, a seguito di delazione anonima per sfruttamento alla prostituzione senza che la formulazione di un capo di imputazione per "presunta istigazione continuata all'aborto", per fatti cioè completamente diversi da quelli indicati nell'anonimo, potesse trovare giustificazione in indagini di polizia mai disposte (S. n. 300 del 1974).
Art. 548 c.p. · Art. 550 c.p. · Art. 25 cost. · Art. 21 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1930
Confronto con la versione in vigore dal 26 ottobre 1930 al 6 giugno 1978. 58 parole tolte, 13 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Chiunque somministra a una donna creduta incinta mezzi diretti a procurarle l'aborto, o comunque commette su lei atti diretti a questo scopo, soggiace, se dal fatto deriva una lesione personale o la morte della donna, alle pene rispettivamente stabilite dagli articoli 582, 583 e 584.aggiunto: Codice Penale-art. 550
tolto: Qualora il fatto sia commesso col consenso della donna, la pena e' diminuita.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art550 · fonte del testo
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