Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 78/1978

    Altra decisione
    20 luglio 1978

    Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 547 e 550 cod. pen. - sollevate in riferimento agli artt. 3 e 31, comma primo, Cost. -, essendo entrata in vigore la legge 22 maggio 1978, n. 194, recante norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza, che contiene, all'art. 22, l'espressa abrogazione delle disposizioni inserite nel titolo X del libro II del codice penale e regola sulla base di principi innovativi la materia in oggetto, per cui si rende necessario il riesame sulla rilevanza delle prospettate questioni, tenendo conto della nuova normativa vigente. - O. n. 34/1979.

    Art. 547 c.p. · Art. 550 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 31 cost.

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 6 giugno 1978

Confronto con la versione in vigore dal 26 ottobre 1930 al 6 giugno 1978. 16 parole tolte, 13 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: La donna che si procura l'aborto e' punita con la reclusione da uno a quattro anni.aggiunto: Codice Penale-art. 547

aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art547 · fonte del testo