Art. 166 c.p. — Effetti della sospensione

[1]La sospensione condizionale della pena si estende alle pene accessorie.((Nondimeno, nel caso di condanna per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis, il giudice puo' disporre che la sospensione non estenda i suoi effetti alle pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici e dell'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione)).

[2]La condanna a pena condizionalmente sospesa non puo' costituire in alcun caso, di per se' sola, motivo per l'applicazione di misure di prevenzione, ne' d'impedimento all'accesso a posti di lavoro pubblici o privati tranne i casi specificamente previsti dalla legge, ne' per il diniego di concessioni, di licenze o di autorizzazioni necessarie per svolgere attivita' lavorativa.

Testo vigente dal 31 gennaio 2019

Corte di cassazione

2 massime che riguardano l’art. 166 c.p., dalle Rassegne del Massimario.

Leggi le 2 massime nel Massimario

Corte costituzionale

6 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 72/2001

    Questione infondata
    16 marzo 2001

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 166 del codice penale e 2, comma 5, della legge 25 agosto 1991, n. 287, nella parte in cui prevedono che per gli esercenti un pubblico esercizio commerciale la sospensione condizionale della pena non vale ad escludere il diniego di concessione, di licenza o di autorizzazione necessarie per lo svolgimento dell'attività lavorativa, per vari motivi: (a) perchè per i provvedimenti espulsivi che conseguono di diritto al venire meno di un requisito soggettivo non vige alcun principio di gradualità sanzionatoria; (b) perchè la specificita delle attività svolte dagli esercenti di pubblici esercizi esclude una ingiustificata disparità di trattamento di questi ultimi; (c) perchè dalla tutela costituzionale del lavoro non deriva alcun vincolo per quanto attiene alla disciplina dei requisiti soggettivi previsti per lo svolgimento di una determinata attività. - Sulla insussistenza di un principio di proporzionalità per le sanzioni espulsive, si vedano le ordinanze n. 226/1997 e n. 297/1993. - Sull'assenza di vincoli ex art. 35 Cost. per la disciplina dei requisiti soggettivi richiesti per lo svolgimento di determinate attività, si veda l'ordinanza n. 226/1997. M.R.

    Art. 166 c.p. · Art. 4 Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti · Art. 3 cost. · Art. 35 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 270/1990

    Altra decisione
    25 maggio 1990

    Restituzione degli atti al giudice rimettente affinché provveda ad un nuovo esame della rilevanza della questione alla stregua dell'art. 4 l. 7 febbraio 1990, n. 19 (con il quale, in sostituzione dell'art. 166 cod. pen., si prevede l'estensione della sospensione condizionale della pena anche alle pene accessorie) nonché dell'art. 8 della stessa legge (che sopprime l'art. 69 del cod. pen. mil. di pace, con la conseguenza che il beneficio suddetto è esteso a tutte le pene accessorie militari).

    Art. 166 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 4 Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 105/1990

    Questione inammissibile
    2 marzo 1990

    Dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 234, ultimo comma, e 235, ultimo comma, del codice penale militare di pace, e dell'art. 166 del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale militare di Padova, con ordinanza 6 luglio 1989. Così deciso in Roma, nella se…

    Art. 234 Codici penali militari di pace e di guerra · Art. 235 Codici penali militari di pace e di guerra · Art. 166 c.p. · Art. 3 cost.

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (5)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 31 gennaio 2019

Confronto con la versione in vigore dal 28 febbraio 1990 al 31 gennaio 2019. 60 parole aggiunte.

La sospensione condizionale della pena si estende alle pene accessorie.aggiunto: Nondimeno, nel caso di condanna per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis, il giudice puo' disporre che la sospensione non estenda i suoi effetti alle pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici e dell'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art166 · fonte del testo