Art. 165 c.p. — Obblighi del condannato

[1]La sospensione condizionale della pena puo' essere subordinata all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso e alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno; puo' altresi' essere subordinata, salvo che la legge disponga altrimenti, all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attivita' non retribuita a favore della collettivita' per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalita' indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

[2]La sospensione condizionale della pena, quando e' concessa a persona che ne ha gia' usufruito, deve essere subordinata all'adempimento di uno degli obblighi previsti nel comma precedente.

[3]La disposizione del secondo comma non si applica qualora la sospensione condizionale della pena sia stata concessa ai sensi del quarto comma dell'articolo 163.

[4]Nei casi di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321 e 322-bis, la sospensione condizionale della pena e' comunque subordinata al pagamento della somma determinata a titolo di riparazione pecuniaria ai sensi dell'articolo 322-quater, fermo restando il diritto all'ulteriore eventuale risarcimento del danno. 399

[5]Nei casi di condanna per il delitto previsto dall'articolo 575, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis, nonche' agli articoli 582 e 583-quinquies nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, la sospensione condizionale della pena e' sempre subordinata alla partecipazione, con cadenza almeno bisettimanale, e al superamento con esito favorevole di specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, accertati e valutati dal giudice, anche in relazione alle circostanze poste a fondamento del giudizio formulato ai sensi dell'articolo 164. Del provvedimento che dichiara la perdita di efficacia delle misure cautelari ai sensi dell'articolo 300, comma 3, del codice di procedura penale e' data immediata comunicazione, a cura della cancelleria, anche per via telematica, all'autorita' di pubblica sicurezza competente per le misure di prevenzione, ai fini delle tempestive valutazioni concernenti l'eventuale proposta di applicazione delle misure di prevenzione personali previste nel libro I, titolo I, capo II, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, fermo restando quanto previsto dall'articolo 166, secondo comma, del presente codice. Sulla proposta di applicazione delle misure di prevenzione personali ai sensi del periodo precedente, il tribunale competente provvede con decreto entro dieci giorni dalla richiesta. La durata della misura di prevenzione personale non puo' essere inferiore a quella del percorso di recupero di cui al primo periodo. Qualsiasi violazione della misura di prevenzione personale deve essere comunicata senza ritardo al pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza di condanna, ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 168, primo comma, numero 1).

[6]Il giudice nella sentenza stabilisce il termine entro il quale gli obblighi devono essere adempiuti.

[7]Nel caso di condanna per il reato previsto dall'articolo 624-bis, la sospensione condizionale della pena e' comunque subordinata al pagamento integrale dell'importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa.

[8]Nei casi di condanna per reati contro la persona o il patrimonio commessi nelle aree delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e nelle relative pertinenze, la concessione della sospensione condizionale della pena e' comunque subordinata all'osservanza del divieto, imposto dal giudice, di accedere a luoghi o aree specificamente individuati.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

399

La Corte Costituzionale con sentenza 4 maggio - 18 giugno 2026, n. 108 (in G.U. 1a s.s. 24/6/2026, n. 25) ha dichiarato "in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimita' costituzionale dell'art. 165, quarto comma, cod. pen.".

Testo vigente dal 25 giugno 2026

Corte di cassazione

41 massime che riguardano l’art. 165 c.p., dalle Rassegne del Massimario.

Leggi le 41 massime nel Massimario

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 108/2026

    Ha colpito questo articolo
    18 giugno 2026

    È dichiarato costituzionalmente illegittimo, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953, l’art. 165, quarto comma, cod. pen. il quale ha la sola funzione di prevedere che, in caso di condanna per un reato cui si applica la riparazione pecuniaria di cui all’art. 322-quater cod. pen., dichiarato costituzionalmente illegittimo con la medesima sentenza, il giudice debba subordinare la sospensione condizionale della pena al pagamento della riparazione stessa.

    Art. 322-quater c.p. · Art. 4 Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 1 Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 229/2020

    Questione inammissibile
    30 ottobre 2020

    È dichiarata manifestamente inammissibile, per incompleta ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Lecce in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 165, comma secondo, cod. pen., come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. b ), della legge n. 145 del 2004, nella parte in cui subordina la possibilità di concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena a chi già ne abbia goduto una volta, alla condizione che egli necessariamente risarcisca il danno o provveda alle restituzioni, senza assegnare alcuna rilevanza al caso in cui ciò non sia possibile. Il rimettente muove da un presupposto interpretativo palesemente erroneo che pregiudica alla radice l'iter logico posto a base della valutazione di non manifesta infondatezza, in quanto non ha considerato la possibilità di subordinare la concessione della sospensione condizionale alla prestazione di attività non retribuita in favore della collettività - come previsto dal primo comma dell'art. 165 cod. pen., anch'esso modificato dalla novella del 2004 - tenuto conto anche dell'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la richiesta del beneficio da parte di chi ne abbia già usufruito, tanto più se formulata, come nella specie, nel procedimento di applicazione della pena su richiesta, implica la non opposizione del condannato alla subordinazione del beneficio all'adempimento di uno degli obblighi di cui all'art. 165, comma primo, cod. pen. ( Precedenti citati: ordinanze n. 42 del 2020, n. 59 del 2019, n. 202 del 2018, n. 88 del 2017 e n. 79 del 2017 ).

    Art. 165 c.p. · Art. 2 Modifiche al codice penale e alle relative disposizioni di coordinamento e transitorie in materia di sospensione condizionale della pena e di termini per la riabilitazione del condannato · Art. 3 cost. · Art. 550 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 49/1975

    Questione infondata
    6 marzo 1975

    La facoltà del giudice di concedere la sospensione condizionale della pena subordinatamente all'effettiva riparazione del danno cagionato dal reato previsto dall'art. 165 c.p. non contrasta con l'art. 3 Cost., poiché risponde ad una apprezzabile esigenza di politica legislativa tendente ad eliminare le conseguenze dannose degli illeciti penali ed a garantire che il comportamento del reo, dopo la condanna, si adegui a quel processo di ravvedimento che costituisce lo scopo precipuo dell'istituto stesso della sospensione condizionale della pena . E ciò tenuto anche conto che l'art. 165 c.p. riconosce al giudice il potere di subordinare o meno all'adempimento dell'obbligo di risarcimento la sospensione della pena, a seguito della valutazione della capacità economica del condannato, potere che costituisce mezzo idoneo per evitare che si realizzi in concreto un trattamento di sfavore a carico del reo in funzione delle sue condizioni economiche.

    Art. 165 c.p. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (5)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Versioni nel tempo

11 versioni dal 1930

1930oggi
  1. 25 giugno 2026 — oggiin vigoreper 5 mesi
  2. 12 aprile 2025 — 25 giugno 2026per un anno
  3. 9 dicembre 2023 — 12 aprile 2025per un anno
  4. 19 ottobre 2021 — 9 dicembre 2023per 2 anni
  5. 9 agosto 2019 — 19 ottobre 2021per 2 anni
  6. 18 maggio 2019 — 9 agosto 2019per 3 mesi
  7. 31 gennaio 2019 — 18 maggio 2019per 4 mesi
  8. 14 giugno 2015 — 31 gennaio 2019per 4 anni
  9. 13 giugno 2004 — 14 giugno 2015per 11 anni
  10. 15 dicembre 1981 — 13 giugno 2004per 23 anni
  11. 26 ottobre 1930 — 15 dicembre 1981testo originarioper 51 anni

Che cosa è cambiato dal 25 giugno 2026

Confronto con la versione in vigore dal 12 aprile 2025 al 25 giugno 2026.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 4 maggio - 18 giugno 2026, n. 108 (in G.U. 1a s.s. 24/6/2026, n. 25) ha dichiarato "in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimita' costituzionale dell'art. 165, quarto comma, cod. pen.".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art165 · fonte del testo