Art. 118 — Modifiche dell'articolo 19 del codice penale, in materia di pene accessorie - Specie

I primi due commi dell'articolo 19 del codice penale sono sostituiti dai seguenti: "Le pene accessorie per i delitti sono:

  • 1)l'interdizione dai pubblici uffici;
  • 2)l'interdizione da una professione o da un'arte;
  • 3)l'interdizione legale;
  • 4)l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
  • 5)l'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione;
  • 6)la decadenza o la sospensione dall'esercizio della potesta' dei genitori. Le pene accessorie per le contravvenzioni sono:
  • 1)la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte;
  • 2)la sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese".

Testo vigente dal 30 novembre 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art118 · fonte del testo