[1]Salvo quanto e' disposto dagli articoli precedenti, ogni altra incapacita' giuridica preveduta come pena o come effetto penale dalle leggi, dai decreti e dalle convenzioni internazionali continua ad essere applicata anche se diversa dalle pene accessorie regolate nel codice penale.

[2]Nondimeno alla « sospensione dall'esercizio dei pubblici uffici » deve considerarsi corrispondente l'interdizione temporanea dai pubblici uffici.

Testo vigente dal 1 giugno 1931

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-05-28;601~art17 · fonte del testo