Art. 37 c.g.c. — Contenuto del processo verbale

[1]1. Il processo verbale deve contenere l'indicazione delle persone intervenute e delle circostanze di luogo e di tempo nelle quali gli atti che documenta sono compiuti; deve inoltre contenere la descrizione delle attivita' svolte e delle rilevazioni fatte, nonche' le dichiarazioni ricevute.

[2]2. Il processo verbale e' sottoscritto ((da chi presiede l'udienza e dal segretario)). Se vi sono altri intervenuti, il segretario, quando la legge non dispone altrimenti, da' loro lettura del processo verbale.

Testo vigente dal 31 ottobre 2019

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 31 ottobre 2019

Confronto con la versione in vigore dal 7 settembre 2016 al 31 ottobre 2019. 5 parole tolte, 7 parole aggiunte.

2. Il processo verbale e' sottoscritto tolto: dal segretario e dal presidente aggiunto: da chi presiede l'udienza e dal segretario. Se vi sono altri intervenuti, il segretario, quando la legge non dispone altrimenti, da' loro lettura del processo verbale.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174~art37 · fonte del testo