Art. 120 c.p.i. — Giurisdizione e competenza

Le azioni in materia di proprieta' industriale i cui titoli sono concessi o in corso di concessione si propongono avanti l'autorita' giudiziaria dello Stato, qualunque sia la cittadinanza, il domicilio o la residenza delle parti. Se l'azione di nullita' o quella di contraffazione sono proposte quando il titolo non e' stato ancora concesso, la sentenza puo' essere pronunciata solo dopo che l'Ufficio italiano brevetti e marchi ha provveduto sulla domanda di concessione, esaminandola con precedenza rispetto a domande presentate in data anteriore. Il giudice, tenuto conto delle circostanze, dispone la sospensione del processo, per una o piu' volte, fissando con il medesimo provvedimento l'udienza in cui il processo deve proseguire. Le azioni previste al comma 1 si propongono davanti all'autorita' giudiziaria del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, del luogo in cui il convenuto ha la dimora, salvo quanto previsto nel comma 3. Quando il convenuto non ha residenza, ne' domicilio ne' dimora nel territorio dello Stato, le azioni sono proposte davanti all'autorita' giudiziaria del luogo in cui l'attore ha la residenza o il domicilio. Qualora ne' l'attore, ne' il convenuto abbiano nel territorio dello Stato residenza, domicilio o dimora e' competente l'autorita' giudiziaria di Roma. L'indicazione di domicilio effettuata con la domanda di registrazione o di brevettazione e annotata nel registro vale come elezione di domicilio esclusivo, ai fini della determinazione della competenza e di ogni notificazione di atti di procedimenti davanti ad autorita' giurisdizionali ordinarie o amministrative. Il domicilio cosi' eletto puo' essere modificato soltanto con apposita istanza di sostituzione da annotarsi sul registro a cura dell'Ufficio italiano brevetti e marchi. La competenza in materia di diritti di proprieta' industriale appartiene ai tribunali espressamente indicati a tale scopo dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168. Per tribunali dei marchi e dei disegni e modelli comunitari ai sensi dell'articolo 91 del regolamento (CE) n. 40/94 e dell'articolo 80 del regolamento (CE) n. 2002/6 si intendono quelli di cui al comma 4. Le azioni fondate su fatti che si assumono lesivi del diritto dell'attore possono essere proposte anche dinanzi all'autorita' giudiziaria dotata ((di)) sezione specializzata nella cui circoscrizione i fatti sono stati commessi. (( Le regole di giurisdizione e competenza di cui al presente articolo si applicano altresi' alle azioni di accertamento negativo anche proposte in via cautelare. ))

Testo vigente dal 2 settembre 2010

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 120 c.p.i., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 22567/2026

    1 luglio 2026

    In tema di azione avente a oggetto la repressione della contraffazione di marchi nazionali ed europei, qualora la domanda possa essere simultaneamente promossa innanzi a giudici di Stati diversi, ai sensi dell'art. 125 del Reg. UE n. 1001 del 2017, la competenza a conoscere della relativa azione spetta alternativamente al giudice del luogo in cui ha sede il convenuto o al giudice del luogo in cui l'attore sostiene che sia stata commessa la contraffazione, trovando, anche in detta materia, applicazione il criterio del petitum sostanziale, il quale esclude che la giurisdizione possa essere determinata secundum eventum litis, imponendo invece di avere riguardo ai fatti allegati dall'attore, e quindi di prescindere dalle eccezioni del convenuto, in ordine all'imputabilità della predetta attività, delle quali dovrà tenersi conto solo ai fini della decisione del merito della controversia. (Nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione del giudice italiano in un caso in cui la società attrice contestava alla convenuta di aver pubblicizzato e commercializzato in Italia, sia pure attraverso un sito internet di terzi, il prodotto contraffatto).

    Art. 120 c.p.i.

    Rassegna di luglio 2026, p. 5

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 30212/2025

    16 novembre 2025

    Nel caso di vendita di beni contraffatti tramite sito internet, ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente competente, il luogo della commissione del fatto, ai sensi dell'art. 120, comma 6, c.p.i., inteso come luogo dove è stata tenuta la condotta lesiva, va individuato in quello di stabilimento dell'inserzionista in cui è stato avviato il processo tecnico finalizzato alla visualizzazione dell'annuncio e alla conclusione dell'acquisto (anche con pagamento del corrispettivo), o, in alternativa, nel luogo in cui ha sede la società che gestisce il sito, non anche nel luogo dove la consegna del bene è in concreto avvenuta.

    Art. 120 c.p.i. · Art. 20 c.p.c. · Art. 2598 c.c.

    Rassegna di novembre 2025, p. 28 ↗

Tutte le 8 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di novembre 2025 ↗ e luglio 2026 (sito della Corte).

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 2 settembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 15 agosto 2009 al 2 settembre 2010. 2 parole tolte, 25 parole aggiunte.

tolto: 1.Le azioni in materia di proprieta' industriale i cui titoli sono concessi o in … piu' volte, fissando con il medesimo provvedimento l'udienza in cui il processo deve proseguireaggiunto: . Le azioni previste al comma 1 si propongono davanti all'autorita' giudiziaria del luogo … si assumono lesivi del diritto dell'attore possono essere proposte anche dinanzi all'autorita' giudiziaria dotata tolto: ci aggiunto: di sezione specializzata nella cui circoscrizione i fatti sono stati commessiaggiunto: . Le regole di giurisdizione e competenza di cui al presente articolo si applicano altresi' alle azioni di accertamento negativo anche proposte in via cautelare.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30~art120 · fonte del testo