Art. 122 c.p.i. — Legittimazione all'azione di nullità e di decadenza

Fatto salvo il disposto dell'articolo 118, comma 4, l'azione diretta ad ottenere la dichiarazione di decadenza o di nullita' di un titolo di proprieta' industriale puo' essere esercitata da chiunque vi abbia interesse e promossa d'ufficio dal pubblico ministero. In deroga all'articolo 70 del codice di procedura civile l'intervento del pubblico ministero non e' obbligatorio. 8 2 L'azione diretta ad ottenere la dichiarazione di nullita' di un marchio per la sussistenza di diritti anteriori oppure perche' l'uso del marchio costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore, di proprieta' industriale o altro diritto esclusivo di terzi, oppure perche' il marchio costituisce violazione del diritto al nome oppure al ritratto oppure perche' la registrazione del marchio e' stata effettuata a nome del non avente diritto, puo' essere esercitata soltanto dal titolare dei diritti anteriori e dal suo avente causa o dall'avente diritto. 3. L'azione diretta ad ottenere la dichiarazione di nullita' di un disegno o modello per la sussistenza dei diritti anteriori di cui all'articolo 43, comma 1, lettera d) ed e), oppure perche' la registrazione e' stata effettuata a nome del non avente diritto oppure perche' il disegno o modello costituisce utilizzazione impropria di uno degli elementi elencati nell'articolo 6-ter della Convenzione di Unione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale - testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificata con legge 28 aprile 1976, n. 424, o di disegni, emblemi e stemmi che rivestano un particolare interesse pubblico nello Stato, puo' essere rispettivamente esercitata soltanto dal titolare dei diritti anteriori e dal suo avente causa o dall'avente diritto oppure da chi abbia interesse all'utilizzazione. 4. L'azione di decadenza o di nullita' di un titolo di proprieta' industriale e' esercitata in contraddittorio di tutti coloro che risultano annotati nel registro quali aventi diritto in quanto titolari di esso. ((4-bis. L'azione di nullita' o decadenza di un marchio registrato e' improcedibile qualora, su una domanda con il medesimo oggetto, i medesimi fatti costitutivi e fra le stesse parti, sia stata pronunciata una decisione dall'Ufficio italiano brevetti e marchi ai sensi dell'articolo 184-quater o sia pendente un procedimento dinanzi all'Ufficio italiano brevetti e marchi, ai sensi dell'articolo 184-bis. 4-ter. Fuori dal caso di cui al comma 4-bis, qualora l'azione di nullita' o decadenza di un marchio registrato sia esercitata in pendenza di un procedimento amministrativo, connesso per il suo oggetto, il giudice puo' sospendere il relativo processo. La parte che vi abbia interesse deve chiedere la fissazione della nuova udienza entro il termine perentorio di tre mesi dalla definizione del procedimento amministrativo connesso, ai sensi dell'articolo 297, terzo comma, del codice di procedura civile.)) 5. Le sentenze che dichiarano la nullita' o la decadenza di un titolo di proprieta' industriale sono annotate nel registro a cura dell'Ufficio italiano brevetti e marchi. 6. Una copia dell'atto introduttivo di ogni giudizio civile in materia di titoli di proprieta' industriale deve essere comunicata all'Ufficio italiano brevetti e marchi, a cura di chi promuove il giudizio. 7. Ove alla comunicazione anzidetta non si sia provveduto, l'autorita' giudiziaria, in qualunque grado del giudizio, prima di decidere nel merito, dispone che tale comunicazione venga effettuata. 8. Il cancelliere deve trasmettere all'Ufficio italiano brevetti e marchi copia di ogni sentenza in materia di titoli di proprieta' industriale.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 23 luglio 2009, n. 99

8

La L. 23 luglio 2009, n. 99 ha disposto (con l'art. 19, comma 4) che "Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge".

Testo vigente dal 23 marzo 2019

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 122 c.p.i., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 21230/2026

    22 giugno 2026

    In tema di brevetto, nel giudizio di evidenza della soluzione brevettuale, esulano dallo stato della tecnica e non escludono l'originalità dell'invenzione, quelle conoscenze remote che, pur divulgate, sono state dimenticate o cadute in disuso, sicché non hanno più influenzato lo sviluppo del settore, come pure quelle conoscenze che, per essere sempre risalenti nel tempo, ma acquisite in settori diversi, debbano in concreto reputarsi estranee al bagaglio culturale dell'operatore del settore in cui si colloca il trovato. (Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva accolto la domanda di nullità del brevetto in ragione di un'anteriorità rappresentata da uno studio pubblicato su una rivista specializzata trentacinque anni prima della data di deposito della domanda di brevetto, in difetto della prova incombente su parte appellante della circostanza che le conoscenze esposte in quello studio risalente non avessero influenzato il successivo sviluppo della tecnica).

    Art. 122 c.p.i. · Art. 48 c.p.i. · Art. 121 c.p.i.

    Rassegna di giugno 2026, p. 58

Tutte le 7 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di giugno 2026 (sito della Corte).

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 23 marzo 2019

Confronto con la versione in vigore dal 2 settembre 2010 al 23 marzo 2019. 139 parole aggiunte.

… coloro che risultano annotati nel registro quali aventi diritto in quanto titolari di esso. aggiunto: 4-bis. L'azione di nullita' o decadenza di un marchio registrato e' improcedibile qualora, su una domanda con il medesimo oggetto, i medesimi fatti costitutivi e fra le stesse parti, sia stata pronunciata una decisione dall'Ufficio italiano brevetti e marchi ai sensi dell'articolo 184-quater o sia pendente un procedimento dinanzi all'Ufficio italiano brevetti e marchi, ai sensi dell'articolo 184-bis. 4-ter. Fuori dal caso di cui al comma 4-bis, qualora l'azione di nullita' o decadenza di un marchio registrato sia esercitata in pendenza di un procedimento amministrativo, connesso per il suo oggetto, il giudice puo' sospendere il relativo processo. La parte che vi abbia interesse deve chiedere la fissazione della nuova udienza entro il termine perentorio di tre mesi dalla definizione del procedimento amministrativo connesso, ai sensi dell'articolo 297, terzo comma, del codice di procedura civile. 5. Le sentenze che dichiarano la nullita' o la decadenza di un titolo …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30~art122 · fonte del testo