Art. 2969 c.c. — Rilievo d'ufficio

[1]La decadenza non puo' essere rilevata d'ufficio dal giudice, salvo che, trattandosi di materia sottratta alla disponibilita' delle parti, il giudice debba rilevare le cause d'improponibilita' dell'azione.

[2]Roma, addi' 16 marzo 1942-XX

[3]VITTORIO EMANUELE

[4]GRANDI

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 2969 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

Tutte le 17 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di luglio/agosto 2025 ↗.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2969 · fonte del testo