Art. 2 fallimento (Approvazione)

[1]Il testo delle disposizioni anzidette avra' esecuzione a cominciare dal 21 aprile 1942-XX. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

[2]Dato a Roma, addi' 16 marzo 1942-XX

[3]VITTORIO EMANUELE

[4]MUSSOLINI - GRANDI

[5]Visto, il Guardasigilli: Grandi. Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 aprile 1942-XX Atti del Governo, registro 444, foglio 20. - Mancini

Testo vigente dal 6 aprile 1942

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~approvazione-art2 · fonte del testo