Art. 1662 c.c. — Verifica nel corso di esecuzione dell'opera

[1]Il committente ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato.

[2]Quando, nel corso dell'opera, si accerta che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte, il committente puo' fissare un congruo termine entro il quale l'appaltatore si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto e' risoluto, salvo il diritto del committente al risarcimento del danno.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

7 massime che riguardano l’art. 1662 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

Leggi le 7 massime nel Massimario

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1662 · fonte del testo