Art. 124 c.c. — Vincolo di precedente matrimonio

Il coniuge puo' in qualunque tempo impugnare il matrimonio ((o l'unione civile tra persone dello stesso sesso)) dell'altro coniuge; se si oppone la nullita' del primo matrimonio, tale questione deve essere preventivamente giudicata. 258

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 20 maggio 2016, n. 76

258

La L. 20 maggio 2016, n. 76 ha disposto (con l'art. 1, comma 35) che la presente modifica acquista efficacia dal 5 giugno 2016.

Testo vigente dal 5 giugno 2016

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 124 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 20389/2026

    17 giugno 2026

    Sussiste contrarietà all'ordine pubblico, impeditiva della delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio per grave difetto di discrezione del giudizio, qualora si accerti che, al momento dell'assunzione del vincolo, il coniuge non era incapace di intendere e di volere o che, pur essendolo, ha consentito alla prosecuzione della convivenza anche una volta recuperata la pienezza delle proprie facoltà mentali. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva respinto l'istanza di delibazione di una sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario per grave difetto di discrezione del giudizio, fondata sul rilievo che il coniuge avrebbe utilizzato il matrimonio come una via di fuga per sottrarsi a una situazione familiare intollerabile, ritenendo contrario all'ordine pubblico il mancato accertamento dello stato di incapacità di intendere e di volere dell'interessato al momento dell'assunzione del vincolo e, in ogni caso, l'accertata convivenza ultratriennale successiva, caratterizzata dalla nascita di tre figli.).

    Art. 124 c.c. · Art. 2 cost. · Art. 120 c.c. · Art. 122 c.c.

    Rassegna di giugno 2026, p. 49

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di giugno 2026 (sito della Corte).

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 5 giugno 2016

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1942 al 5 giugno 2016. 8 parole aggiunte.

Il coniuge puo' in qualunque tempo impugnare il matrimonio aggiunto: o l'unione civile tra persone dello stesso sesso dell'altro coniuge; se si oppone la nullita' del primo matrimonio, tale questione deve essere preventivamente giudicata.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 20 maggio 2016, n. 76

    La L. 20 maggio 2016, n. 76 ha disposto (con l'art. 1, comma 35) che la presente modifica acquista efficacia dal 5 giugno 2016.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art124 · fonte del testo