Art. 125 c.c. — Azione del pubblico ministero

L'azione di nullita' non puo' essere promossa dal pubblico ministero dopo la morte di uno dei coniugi.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art125 · fonte del testo