Art. 796 c.p.c. — Giudice competente
Articolo abrogato dalla l. 31 maggio 1995, n. 218.
Abrogato dal 23 ottobre 1996
Articolo abrogato dalla l. 31 maggio 1995, n. 218.
Abrogato dal 23 ottobre 1996
1 pronuncia che riguarda l’art. 796 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.
Sussiste contrarietà all'ordine pubblico, impeditiva della delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio per grave difetto di discrezione del giudizio, qualora si accerti che, al momento dell'assunzione del vincolo, il coniuge non era incapace di intendere e di volere o che, pur essendolo, ha consentito alla prosecuzione della convivenza anche una volta recuperata la pienezza delle proprie facoltà mentali. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva respinto l'istanza di delibazione di una sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario per grave difetto di discrezione del giudizio, fondata sul rilievo che il coniuge avrebbe utilizzato il matrimonio come una via di fuga per sottrarsi a una situazione familiare intollerabile, ritenendo contrario all'ordine pubblico il mancato accertamento dello stato di incapacità di intendere e di volere dell'interessato al momento dell'assunzione del vincolo e, in ogni caso, l'accertata convivenza ultratriennale successiva, caratterizzata dalla nascita di tre figli.).
Art. 796 c.p.c. · Art. 2 cost. · Art. 120 c.c. · Art. 122 c.c.
Rassegna di giugno 2026, p. 49
Tutte le 7 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di giugno 2026 (sito della Corte).
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Permane la rilevanza delle questioni di legittimita` costituzionale gia` sollevate in merito alla normativa sull'adozione internazionale antecedente alla legge 4 maggio 1983 n. 184, nonostante la sopravvenuta entrata in vigore di tale testo normativo, in quanto in base all'art. 76 della legge n. 184 cit. alle procedure per l'adozione di minori stranieri in corso al momento dell'entrata in vigore della legge continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data medesima. (Ammissibilita` delle questioni di legittimita` costituzionale degli artt. 796, 797 e 801 c.p.c. sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, comma primo, 30, commi primo e secondo, Cost. in relazione a provvedimenti di adozione di minori stranieri).
Art. 796 c.p.c. · Art. 797 c.p.c. · Art. 801 c.p.c. · Art. 2 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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3 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 1996 al 23 ottobre 1996.
Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.
La nota di aggiornamento ufficiale
La L. 31 maggio 1995, n. 218 come modificata dal D.L. 23 ottobre 1996, n. 542 convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 649 ha disposto (con l'art. 73, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1996.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art796 · fonte del testo
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