[1]Condizioni per ottenere l'autorizzazione

[2]Legge 9 febbraio 1952, n. 49, art. 7.

[3]Il Prefetto, ove non ostino motivi di ordine pubblico e di pubblica sicurezza, concede la richiesta autorizzazione con le indicazioni seguenti:

  • 1)il numero massimo delle persone di cui viene consentito il trasporto;
  • 2)l'itinerario che l'autocarro e' autorizzato a percorrere quando viene adibito allo speciale uso;
  • 3)le ore e i giorni nei quali il trasporto stesso puo' essere effettuato. Il Prefetto puo', per esigenze di ordine pubblico e di pubblica sicurezza, in ogni tempo sospendere o revocare l'autorizzazione. Nelle province nelle quali le Prefetture hanno cessato di funzionare, la competenza e' devoluta al Commissario del Governo, e, dove questo manchi, al Questore.

Testo vigente dal 10 febbraio 1953

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-02-05;39~art29 · fonte del testo