[1]Corse fuori linea di autobus

[2]Regio decreto 30 dicembre 1923, numero 3283, art. 29 (2° comma). Legge 9 febbraio 1952, n. 49, art. 10.

[3]Le domande per ottenere il permesso al trasporto di viaggiatori fuori linea con autobus adibiti a servizi pubblici di linea regolarmente concessi o autorizzati, con o senza l'onere del servizio postale, debbono essere inoltrate al competente Ispettorato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. Il permesso dell'Ispettorato non puo' essere di durata superiore a cinque giorni, ed e' soggetto al pagamento della prescritta tassa di concessione governativa.

Testo vigente dal 10 febbraio 1953

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-02-05;39~art34 · fonte del testo