[1]Circolazione alternativa di rimorchi

[2]Legge 9 febbraio 1952, n. 49, art. 14.

[3]La circolazione dei rimorchi alternativamente trainati dalla stessa motrice e' soggetta alla tassa di circolazione dovuta soltanto per il rimorchio di maggiore portata. Previo accertamento tecnico da parte del competente Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile, tale agevolazione e' subordinata alle seguenti condizioni:

  • 1)appartenenza allo stesso proprietario dell'autocarro e dei rimorchi;
  • 2)annotazione sulla licenza di circolazione dell'autocarro, a cura dello stesso Ispettorato, degli estremi delle targhe di riconoscimento dei rimorchi di cui e' consentito il traino alternativo ai sensi del presente articolo.

Testo vigente dal 10 febbraio 1953

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-02-05;39~art25 · fonte del testo