[1](Art. 9, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

[2]Qualora le nomine, in seguito al risultato dei concorsi di cui ai precedenti articoli, cadano su chi gia' ricopra il posto di professore di ruolo, questi conserva la propria anzianita' e, il grado che occupava al momento della nuova nomina.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art79 · fonte del testo