[1](Art. 12, R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618 - Art. 11, lettera,a), R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135 - Art. 2, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

[2]Negli Istituti superiori agrari e di medicina veterinaria gl'insegnamenti dichiarati fondamentali negli statuti sono obbligatori per l'iscrizione, la frequenza e l'esame agli effetti del conseguimento della laurea. Negli istituti superiori di scienze economiche e commerciali gl'insegnamenti sono fondamentali e complementari. Sono fondamentali gl'insegnamenti per i quali l'iscrizione, la frequenza e l'esame sono obbligatori agli effetti del conseguimento della laurea. Sono complementari gl'insegnamenti di integrazione per i quali l'esame puo' essere obbligatorio a seconda della menzione speciale da farsi sul diploma di laurea ai sensi dell'art. 167. In ogni Istituto, oltre gli insegnamenti fondamentali e complementari, deve essere dato l'insegnamento di almeno quattro lingue straniere secondo le disposizioni che saranno stabilite dallo statuto.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art21 · fonte del testo