Art. 373
Articolo abrogato dalla l. 2 aprile 1968, n. 475.
Abrogato dal 12 maggio 1968
Articolo abrogato dalla l. 2 aprile 1968, n. 475.
Abrogato dal 12 maggio 1968
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1934
Confronto con la versione in vigore dal 9 agosto 1934 al 12 maggio 1968. 56 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Alle societa' ed agli enti non preveduti nell'art. 371, i quali siano titolari di farmacie legittime ai sensi dell'art. 25 della legge 22 maggio 1913, n. 468, si applicano le disposizioni dell'art. 368, salvo per quanto riflette il diritto di continuare l'esercizio della farmacia, che resta limitato a un trentennio a decorrere dal 31 marzo 1934.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 2 APRILE 1968, N. 475
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art373 · fonte del testo
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