Art. 106
Articolo abrogato dalla l. 2 aprile 1968, n. 475.
Abrogato dal 12 maggio 1968
Articolo abrogato dalla l. 2 aprile 1968, n. 475.
Abrogato dal 12 maggio 1968
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1934
Confronto con la versione in vigore dal 9 agosto 1934 al 12 maggio 1968. 60 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: L'ammissione al concorso, indicato nel precedente articolo, non puo' essere consentita se non a chi: sia cittadino italiano, maggiore di eta' e nel possesso dei diritti civili; sia inscritto nell'albo professionale dei farmacisti; dimostri di possedere mezzi sufficienti per il regolare e completo esercizio della farmacia; e cio' anche mediante fideiussione o versamento di corrispondenti somme da parte di terzi.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 2 APRILE 1968, N. 475
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art106 · fonte del testo
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