Art. 105
Articolo abrogato dalla l. 2 aprile 1968, n. 475.
Abrogato dal 12 maggio 1968
Articolo abrogato dalla l. 2 aprile 1968, n. 475.
Abrogato dal 12 maggio 1968
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1934
Confronto con la versione in vigore dal 9 agosto 1934 al 12 maggio 1968. 83 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: L'autorizzazione ad aprire ed esercitare una farmacia, fatta eccezione per quelle indicate nell'art. 114, non puo' essere concessa che al vincitore di pubblico concorso per titoli, bandito dal prefetto e giudicato da apposita Commissione, presieduta dal vice prefetto e composta del medico provinciale, di un esperto in materia giuridica, di un farmacista e di un chimico-farmacista nominati dal prefetto al principio di ogni anno, su terne proposte dalle rispettive associazioni sindacali giuridicamente riconosciute, competenti per territorio. Il provvedimento del prefetto e' definitivo.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 2 APRILE 1968, N. 475
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art105 · fonte del testo
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