Art. 374
Articolo abrogato dal d.lgs. del capo provvisorio dello stato 3 ottobre 1946, n. 197.
Abrogato dal 4 aprile 1947
Articolo abrogato dal d.lgs. del capo provvisorio dello stato 3 ottobre 1946, n. 197.
Abrogato dal 4 aprile 1947
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4 versioni dal 1934
Confronto con la versione in vigore dal 16 ottobre 1946 al 4 aprile 1947.
Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.
La nota di aggiornamento ufficiale
D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 21 marzo 1947, n. 153
Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 21 marzo 1947, n. 153 nel modificare l'art. 1 del D.Lgs. Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 327 ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Gli acquisti di farmacie privilegiate ai sensi dell'art. 28 della legge 22 maggio 1913, n. 468, fatti da enti, da societa' o da privati non farmacisti dal 31 maggio 1943 al 26 novembre 1944 in deroga al disposto del secondo comma dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 327, sono riconosciuti validi a tutti gli effetti di legge".
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art374 · fonte del testo
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