Art. 160
Articolo abrogato dalla l. 22 ottobre 1954, n. 1041.
Abrogato dal 27 novembre 1954
Articolo abrogato dalla l. 22 ottobre 1954, n. 1041.
Abrogato dal 27 novembre 1954
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1934
Confronto con la versione in vigore dal 9 agosto 1934 al 27 novembre 1954. 75 parole tolte, 16 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Ferma l'iniziativa del pubblico ministero per i fatti che costituiscono reato, la vigilanza e il controllo sull'osservanza delle norme contenute nella presente sezione e di quelle emanate col regolamento, spettano al Ministro per l'interno, che li esercita a mezzo dei prefetti, coadiuvati dagli organi dipendenti, dagli ufficiali e agenti della forza pubblica e, per quanto riguarda la vigilanza e il controllo sulle navi e sulle aeronavi, dalle Capitanerie di porto e dai Comandi di aeroporto.aggiunto: Testo unico delle leggi sanitarie-art. 160
aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 OTTOBRE 1954, N. 1041
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art160 · fonte del testo
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