Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 settembre 1967

Confronto con la versione in vigore dal 15 gennaio 1964 al 1 settembre 1967. 103 parole tolte, 9 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: Termini per la prescrizione e la decisione dei ricorsi

tolto: Art. 53 regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996; art. 1 legge 5 febbraio 1957, n. 18.

tolto: Il termine per ricorrere in via amministrativa, ai sensi del precedente art. 83, e' di 90 giorni - a pena di decadenza - dalla comunicazione all'interessato del provvedimento impugnato e la conseguente decisione deve essere pronunciata dal Comitato amministratore entro i 90 giorni successivi alla data del ricorso. Trascorso tale ultimo termine senza che la decisione sia stata pronunciata, l'interessato lia facolta' di adire l'autorita' giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del Codice di procedura civile.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 LUGLIO 1967, N.658

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-12-26;2109~art84 · fonte del testo