Articolo abrogato dalla l. 27 luglio 1967, n.658.
Abrogato dal 1 settembre 1967
Articolo abrogato dalla l. 27 luglio 1967, n.658.
Abrogato dal 1 settembre 1967
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1964
Confronto con la versione in vigore dal 15 gennaio 1964 al 1 settembre 1967. 108 parole tolte, 9 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Ricorsi.
tolto: Art. 53 regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996; art. 97 regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.
tolto: Contro i provvedimenti della Cassa concernenti le concessioni delle prestazioni previste dal presente testo unico e in genere l'attuazione delle disposizioni del testo unico stesso e' ammesso il ricorso in via amministrativa di parte degli assicurati e dei datori di lavoro. Sui ricorsi decide il Comitato amministratore. Non e' ammesso il ricorso in via contenziosa ai sensi degli artt. 81 e 85 del presente testo unico prima che sia definito il ricorso in sede amministrativa. Il procedimento in sede amministrativa ha effetto sospensivo dei termini di prescrizione.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 LUGLIO 1967, N.658
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-12-26;2109~art83 · fonte del testo
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