Articolo abrogato dalla l. 27 luglio 1967, n.658.
Abrogato dal 1 settembre 1967
Articolo abrogato dalla l. 27 luglio 1967, n.658.
Abrogato dal 1 settembre 1967
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale riguardante una norma non applicabile nel giudizio a quo. (Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 85, primo comma, d.P.R. 26 dicembre 1962, n. 2109 (T.U. leggi previdenza marinara), non essendo tale disposizione - abrogata, assieme a molte altre, dall'art. 100 della legge 27 luglio 1967, n. 658, che ha riordinato il settore previdenziale in oggetto - applicabile nel giudizio di merito).
Art. 85 Testo unico previdenza marinara · Art. 3 cost. · Art. 96 Riordinamento della previdenza marinara
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1964
Confronto con la versione in vigore dal 15 gennaio 1964 al 1 settembre 1967. 102 parole tolte, 9 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Decadenza dall'azione giudiziaria
tolto: Art. 53 regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996; art. 2 legge 5 febbraio 1957, n. 18.
tolto: Per le controversie che abbiano per oggetto le materie indicate nel precedente art. 83, l'azione giudiziaria non puo' essere proposta trascorso il termine perentorio di cinque anni dalla data in cui fu comunicata la decisione del ricorso in sede amministrativa, o dalla scadenza del termine di 90 giorni previsto nel secondo comma del precedente articolo 84 sfeza che sia intervenuta la decisione amministrativa. Dalla data della reiezione della domanda di prestazione decorreranno a favore dell'assicurato gli interessi legali delle somme spettantigli.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 LUGLIO 1967, N.658
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-12-26;2109~art85 · fonte del testo
Usiamo cookie tecnici. Solo con il tuo consenso, dato con «Accetta», accendiamo anche il codice di Google Ads, per misurare i nostri annunci, e i banner pubblicitari animati del circuito Awin, con i loro cookie. Con la X o con «Rifiuta» continui a navigare solo con i cookie tecnici. Puoi cambiare idea da «Preferenze e cookie», in fondo alla pagina.