Articolo abrogato dalla l. 27 luglio 1967, n.658.
Abrogato dal 1 settembre 1967
Articolo abrogato dalla l. 27 luglio 1967, n.658.
Abrogato dal 1 settembre 1967
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1964
Confronto con la versione in vigore dal 15 gennaio 1964 al 1 settembre 1967. 103 parole tolte, 9 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Accertamento in conto individuale fruttifero dei contributi versati dopo il pensionamento.
tolto: Art. 29 regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595.
tolto: L'iscritto che abbia gia' ottenuto una pensione della Gestione marittimi, con la maggiorazione prevista dal precedente art. 78, non puo' ottenere una seconda pensione dalla Gestione speciale. Se dopo il pensionamento della Gestione marittimi l'iscritto continua a prestare servizio negli uffici amministrativi presso le aziende di cui al primo comma del precedente art. 79, i contributi versati alla Gestione speciale del personale di dette aziende gli sono accreditati su un conto di risparmio fruttifero e restituiti al momento della cessazione del servizio.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 LUGLIO 1967, N.658
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-12-26;2109~art80 · fonte del testo
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