Articolo abrogato dalla l. 27 luglio 1967, n.658.
Abrogato dal 1 settembre 1967
Articolo abrogato dalla l. 27 luglio 1967, n.658.
Abrogato dal 1 settembre 1967
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1964
Confronto con la versione in vigore dal 15 gennaio 1964 al 1 settembre 1967. 88 parole tolte, 9 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: Poteri del Comitato amministratore.
tolto: Artt. 4 e 7 regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996: art. 35 regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.
tolto: Il Comitato amministratore delibera:
tolto: 1) sulla formazione dei regolamenti interni e sui criteri generali di applicazione delle leggi per la previdenza marinara;
tolto: 2) sulla formazione dei bilanci annuali;
tolto: 3) sui ricorsi riguardanti contributi e prestazioni;
tolto: 4) sull'impiego dei fondi, in conformita' delle norme generali stabilite dal Consiglio di amministrazione dell'istituto nazionale della previdenza sociale e delle disposizioni di legge riguardanti l'istituto medesimo.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 LUGLIO 1967, N.658
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-12-26;2109~art8 · fonte del testo
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