Articolo abrogato dalla l. 27 luglio 1967, n.658.
Abrogato dal 1 settembre 1967
Articolo abrogato dalla l. 27 luglio 1967, n.658.
Abrogato dal 1 settembre 1967
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1964
Confronto con la versione in vigore dal 15 gennaio 1964 al 1 settembre 1967. 116 parole tolte, 9 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Contributo per l'iscrizione volontaria.
tolto: Art. 16 legge 25 luglio 1952, n. 918.
tolto: Il contributo annuo dovuto ai sensi del precedente articolo e determinato nella stessa misura di quello dovuto da un iscritto in attivita' di servizio, avente grado ed anzianita' pari a quello che l'iscritto aveva alla data di cessazione dal servizio. La contribuzione effettuata ai sensi del comma precedente esclude la contemporanea contribuzione alla assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i suppetiti anche quando sia prestata opera retributiva alle dipendenze degli altri. In questo ultimo caso sara' a carico del datore di lavoro la parte del contributo corrispondente alla quota che egli avrebbe dovuto versare qualora la contribuzione fosse effettuata alla predetta assicurazione obbligatoria.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 LUGLIO 1967, N.658
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-12-26;2109~art68 · fonte del testo
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