[1]Rappresentanza del Ministero della marina mercantile nel Consiglio di amministrazione, nel Comitato esecutivo e nel Collegio sindacale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

[2]Artt. n. 15 e 18 regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827; art 4 regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560; artt. 11, 13 e 19 decreto legislativo luogotenenziale 13 maggio 1947, numero 436.

[3]Il direttore generale del Lavoro marittimo e portuale del Ministero della marina mercantile fa parte del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. Per le incombenze relative alle gestioni della Cassa nazionale per la previdenza marinara, al Collegio dei sindaci dell'istituto nazionale della previdenza sociale sono aggiunti un membro effettivo ed un membro supplente, in rappresentanza del Ministero della marina mercantile.

Testo vigente dal 15 gennaio 1964

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-12-26;2109~art9 · fonte del testo