[1]Iscrizione del personale dipendente da enti ausiliari dell'armamento.

[2]Art. 24 regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560.

[3]Il Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il Lavoro e la previdenza sociale e per il tesoro, puo' autorizzare la Cassa a stipulare apposite convenzioni per la iscrizione collettiva di persone che prestano servizio presso gli enti che a tale effetto siano riconosciuti dal Ministero della marina mercantile come enti ausiliari dell'armamento.

Testo vigente dal 15 gennaio 1964

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-12-26;2109~art64 · fonte del testo