Art. 13 — Classificazione dei porti ai fini di previdenza marinara per i piloti

Il Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, e' autorizzato ad apportare, stabilendone la decorrenza, variazioni ed aggiunte ai vari gruppi dei porti ove e' istituito il servizio di pilotaggio ai sensi dell'articolo 86 del codice della navigazione, contemplati al punto P) della tabella allegata alla legge 27 luglio 1967, n. 658, ai fini della determinazione delle retribuzioni valevoli per il calcolo dei contributi e delle pensioni di previdenza marinara per i piloti.

Testo vigente dal 15 marzo 1973

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1973-02-22;27~art13 · fonte del testo