I Ministri per la marina mercantile e per il tesoro sono autorizzati a stipulare, con le Societa' "Italia", "Lloyd Triestino", "Adriatica" e "Tirrenia", appositi atti aggiuntivi alle convenzioni di cui all'articolo precedente per il periodo 1 luglio 1959-31 dicembre 1959. Gli atti aggiuntivi, da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la marina, mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le poste e le telecomunicazioni, sono soggetti alla tassa di registro nella misura fissa di lire cinquemila.

Testo vigente dal 1 marzo 1961

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-02-02;32~art2 · fonte del testo