Attraverso apposita convenzione da disciplinarsi con regolamento emanato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la marina mercantile e per il tesoro, si provvedera' ad inserire i raccomandatari marittimi nel sistema della previdenza marinara.

Testo vigente dal 22 aprile 1977

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1977-04-04;135~art17 · fonte del testo