[1](Art. 208 T. U. 1926).

[2]((Quando, nonostante l'ordinanza di chiusura, il locale continua ad essere tenuto aperto o in esercizio, ovvero e' riaperto senza il preventivo permesso della autorita' di pubblica sicurezza, chi esercisce il locale e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire mille a diecimila)).

Testo vigente dal 26 novembre 1944

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 26 novembre 1944

Confronto con la versione in vigore dal 26 giugno 1931 al 26 novembre 1944. 14 parole tolte, 7 parole aggiunte.

Quando, nonostante l'ordinanza di chiusura, il locale continua tolto: a aggiunto: ad essere tenuto aperto o in esercizio, tolto: o aggiunto: ovvero e' riaperto senza il preventivo permesso tolto: dell'autorita' aggiunto: della autorita' di pubblica sicurezza, chi esercisce il locale e' punito con la reclusione da tre mesi a tolto: un anno aggiunto: due anni e con la multa da lire mille a tolto: cinquemila, salva l'applicazione dei provvedimenti d'ufficio per la chiusura aggiunto: diecimila.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art202 · fonte del testo