[1](Art. 213 T. U. 1926).

[2]E' vietato ogni invito o eccitamento al libertinaggio fatto anche in modo indiretto in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

[3]E' parimente proibito:

  • a)seguire per via le persone, adescandole con atti o parole al libertinaggio, o sostare in luoghi pubblici in attitudine di adescamento;
  • b)affacciarsi alle finestre e trattenersi sulla soglia delle case dichiarate locali di meretricio;
  • c)fare pubblica indicazione di locali di meretricio o fare, in qualsiasi modo, offerta di lenocinio.

[4]((Le contravvenzione alle disposizioni di questo articolo, quando non costituiscono un reato piu' grave sono punite con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da lire mille a diecimila)).

Testo vigente dal 26 novembre 1944

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 26 novembre 1944

Confronto con la versione in vigore dal 26 giugno 1931 al 26 novembre 1944. 8 parole tolte, 18 parole aggiunte.

Le tolto: contravvenzioni aggiunto: contravvenzione alle disposizioni di questo articolo, quando non costituiscono un tolto: piu' grave reato, aggiunto: reato piu' grave sono punite con l'arresto tolto: fino a sei mesi aggiunto: da sei mesi a due anni e con l'ammenda da lire mille a diecimila.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art208 · fonte del testo