[1](Art. 195 T. U. 1926).

[2]Nessun locale di meretricio puo' essere posto in esercizio prima della dichiarazione di cui all'articolo precedente.

[3]Il locale abusivamente aperto e' fatto chiudere dall'autorita' di pubblica sicurezza entro le 24 ore.

[4]Tale disposizione si applica anche ai locali occupati da una sola persona che eserciti abitualmente il meretricio.

[5]((Il contravventore e' punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da lire mille a diecimila)).

Testo vigente dal 26 novembre 1944

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 26 novembre 1944

Confronto con la versione in vigore dal 26 giugno 1931 al 26 novembre 1944. 3 parole tolte, 3 parole aggiunte.

Il contravventore e' punito con l'arresto da sei mesi a tolto: un anno aggiunto: due anni e con l'ammenda da lire mille a tolto: cinquemila aggiunto: diecimila.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art191 · fonte del testo