[1](Art. 97 T. U. 1926).

[2]Nel caso di chiusura dell'esercizio per un tempo superiore ((ai trenta giorni)), senza che sia dato avviso all'autorita' locale di pubblica sicurezza, la licenza e' revocata.

[3]La licenza e', altresi', revocata nel caso in cui sia decorso il termine di chiusura comunicato all'autorita' di pubblica sicurezza, senza che l'esercizio sia stato riaperto.

[4]Tale termine non puo' essere superiore a tre mesi, salvo il caso di forza maggiore.

Testo vigente dal 7 aprile 2012

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 7 aprile 2012

Confronto con la versione in vigore dal 26 giugno 1931 al 7 aprile 2012. 2 parole tolte, 2 parole aggiunte.

Nel caso di chiusura dell'esercizio per un tempo superiore tolto: agli otto aggiunto: ai trenta giorni, senza che sia dato avviso all'autorita' locale di pubblica sicurezza, la licenza e' revocata.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art99 · fonte del testo