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Citate insieme nelle massime

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Che cosa è cambiato dal 7 ottobre 2016

Confronto con la versione in vigore dal 17 gennaio 1962 al 7 ottobre 2016. 126 parole tolte, 21 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: (Art. 7- 2° comma - Legge 8 giugno 1911, n. 550;art. 16 - 4° comma - R. D. 23 giugno 1912, n. 1047 e art. 15, Legge 3 aprile 1933, n. 255).

tolto: Contro le decisioni di prima istanza in materia di conti giudiziali o riguardanti controversie comunque attinenti a gestioni contabili, e nei giudizi di responsabilita' per danno arrecato all'Erario ovvero alle aziende, gestioni ed amministrazioni statali con ordinamento autonomo e ad altri enti, ai sensi della legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato e di leggi speciali diverse, e' ammesso l'appello alle Sezioni riunite della Corte nel termine di trenta giorni, purche' la somma in oggetto della domanda giudiziale superi le lire 2000.

tolto: L'appello e' concesso, senza limite di somma, anche al pubblico ministero.aggiunto: Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti-art. 67

aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 174

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;1214~art67 · fonte del testo