[1](Art. 20, Legge 14 agosto 1862, n. 800, sostituito dall'art. 1 R. D. 18 novembre 1923, n. 2441).

[2]I mandati per il pagamento delle spese dello Stato, gli ordini di accreditamento a favore dei funzionari delegati alla esecuzione di spese e gli altri titoli di pagamento debbono, con i documenti giustificativi, essere sottoposti al riscontro della Corte.

[3]La legge determina i casi nei quali il riscontro deve precedere il pagamento e i casi nei quali puo' a quello succedere.

[4]Sono pure trasmessi alla Corte per il riscontro i rendiconti presentati dai funzionari delegati all'esecuzione di spese, muniti dei documenti giustificativi.

Testo vigente dal 1 agosto 1934

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;1214~art19 · fonte del testo