[1](Art. 40, 41, 42, 43, 48 e 53, R. decreto-legge 12 ottobre 1933, n. 1399).

[2]Nei casi previsti dagli articoli 40, 41, 42 e 43 del R. decreto-legge 12 ottobre 1933, n. 1399, la declaratoria di danno pronunciata dal Ministro per le corporazioni e' sottoposta all'omologazione della Sezione del contenzioso contabile, camera di consiglio, quando debba valere come titolo per prendere iscrizione ipotecaria di garanzia sui beni delle persone indicate come responsabili. Il Ministro per le corporazioni fissa congrui termini all'Associazione che si presume danneggiata sia per promuovere la predetta omologazione, sia per iniziare l'azione di responsabilita' avanti la Sezione del contenzioso contabile e, trascorsi infruttuosamente tali termini, provvede d'ufficio in sostituzione dell'associazione inadempiente.

[3]Le disposizioni del precedente comma si applicano anche agli Istituti costituiti per gli scopi di cui all'art. 4 - ultimo comma - della legge 3 aprile 1926, n. 563.

[4]L'azione per far valere le responsabilita' avanti la Corte si prescrive in cinque anni dal giorno nel quale avvenne il fatto dannoso.

Testo vigente dal 1 agosto 1934

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;1214~art59 · fonte del testo