[1](Art. 59 e 273, R. D. 31 agosto 1933, n. 1592).

[2]Il rendiconto consuntivo e i conti di tutte le gestioni speciali delle Regie universita' e dei Regi istituti superiori sono dal presidente del Consiglio di amministrazione trasmessi direttamente alla Corte dei conti per l'esame amministrativo e la dichiarazione di regolarita'.

[3]Le disposizioni di cui al presente articolo si estendono a tutti gli Istituti superiori ai quali sono corrisposti assegni annui sul bilancio del Ministero dell'educazione nazionale.

Testo vigente dal 1 agosto 1934

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;1214~art29 · fonte del testo