[1](Art. 10, Legge 3 aprile 1933, n, 255; art. 8, R. decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1414)

[2]Al riscontro sugli atti concernenti gli assegni di quiescenza, sui pagamenti del debito vitalizio e delle spese fisse, qualunque sia il bilancio cui facciano carico, nonche' al riscontro sui magazzini dello Stato, qualunque sia il Ministero al quale appartengano, e stilla Cassa per l'ammortamento del Debito pubblico interno e rispettivamente delegato uno dei consiglieri di cui al primo comma del precedente articolo.

[3]Ai servizi relativi al riscontro sul debito vitalizio, sulle spese fisse e sui magazzini puo' essere adibito anche personale non di ruolo, da assumersi mediante contratto a termine, con le norme stabilite nel regolamento.

Testo vigente dal 1 agosto 1934

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;1214~art23 · fonte del testo