[1](Articoli 26 e 27, Legge 14 agosto 1862, n. 800).

[2]Gli atti con i quali si approvano le cauzioni e duelli di riduzione, trasporto e cancellazione delle cauzioni stesse sotto sottoposti al visto della Corte.

[3]Per l'esercizio della vigilanza commessa alla Corte debbono le varie amministrazioni trasmetterle l'elenco delle cauzioni dovute dagli agenti dello Stato, come pure l'elenco dei funzionari che debbono invigilare gli agenti non tenuti a dare cauzione.

Testo vigente dal 1 agosto 1934

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;1214~art37 · fonte del testo