[1](Art. 37, Legge 11 agosto 1862, n. 800).

[2]Le decisioni interlocutorie della Corte contenenti osservazioni sul conto sono notificate all'agente per mezzo dell'Amministrazione da cui dipende.

[3]L'agente puo' presentare le sue giustificazioni nel modo e nei termini stabiliti dal regolamento di procedura.

Testo vigente dal 1 agosto 1934

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 49, dalle Rassegne del Massimario.

Leggi la massima nel Massimario

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;1214~art49 · fonte del testo