[1](Art. 18, Legge 14 agosto 1802, n. 800, sostituito dall'artcolo unico della Legge 15 agosto 1867, n. 3853)

[2]La Corte dei conti ogni quindici giorni comunica direttamente agli Uffici di presidenza del Senato e della Camera dei deputati l'elenco delle registrazioni eseguite con riserva, accompagnato dalle deliberazioni relative.

Testo vigente dal 1 agosto 1934

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;1214~art26 · fonte del testo