[1](Art. 10 - 4° comma - Legge 14 agosto 1862, n. 800, sostituito dall'art. 1 del R. D. 18 novembre 1923, n. 2441; art. 28, Legge 14 agosto 1862, n. 800; art. 77, R. D. 18 novembre 1923, n. 2440; art. 6, Legge 9 dicembre 1928, n. 2783).

[2]Il rendiconto generale dello Stato che il Ministro delle Finanze deve rendere alla fine di ogni esercizio finanziario, e' dal Ministro trasmesso alla Corte dei conti nei termini di legge, prima che sia presentato all'approvazione delle Camere.

Testo vigente dal 1 agosto 1934

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;1214~art38 · fonte del testo